La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5909 del 6 febbraio 2013, ha stabilito che deve essere condannato l'automobilista che si rifiuti di sottoporsi al test alcolemico, essendo irrilevante il fatto che lo stesso si renda disponibile ad effettuarlo in un momento successivo.


Nel caso specifico l'automobilista si era rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, dopo aver urtato un'auto nell'uscire da un parcheggio, a causa di un attacco di panico, e solo successivamente si rendeva disponibile.
La Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, non ritenendo rilevante la successiva disponibilità manifestata dall'imputato.
Il reato, istantaneo, si perfeziona con il rifiuto dell'interessato e dunque nel momento in cui l'automobilista ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all'accertamento. Gli agenti hanno ritenuto superfluo tale secondo accertamento atteso che, l'imputato ripetutamente allontanato, avrebbe potuto facilmente essere ritenuto poco attendibile, ben essendo possibile che lo stesso fosse stato "inquinato" dal comportamento dello stesso imputato successivo al controllo iniziale.
Neppure merita considerazione la tesi dell'attacco di panico, patologia che non è stata messa in luce da parte dell'imputato nell'immediatezza dei fatti, ma evocata poi dalla difesa sulla base di un attestato dello psichiatra che lo aveva in cura che documentava una "fobia per le malattie".
Dunque è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato che a seguito dell'urto aveva cercato di darsi alla fuga e aveva tenuto un comportamento processuale di ostinato mendacio. 

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