Dichiarazione di Transito ZTL

Le multe notificate tramite l'ufficio postale sono considerate illegittime. È questo quanto dichiarato, con una recente sentenza n.408 del 2013, del Giudice di pace di Lecce (avv. Giustizieri).
Con il dispositivo, è stata annullata una multa elevata dalla polizia municipale di Lecce per violazione delle norme sulle Ztl e notificata a mezzo posta, ribadendo un orientamento già espresso con altra sentenza (5905 del 2012) da altro giudice di pace, l'avv. Trane.


In particolare, nel caso di specie, "il provvedimento impugnato risulta spedito dall'ufficio postale di xxx, Via WWW n. 1, indicando tale indirizzo in caso di restituzione al mittente". Dalla dicitura, il Giudice ha rilevano tre circostanze:
1) mittente dell'atto non è il Comune di Lecce ma soggetto privato;
2) la procedura di notifica delle sanzioni è stata oggetto di privatizzazione del servizio;
3) l'atto non proviene dagli uffici dell'ente ma è meccanicamente compilato da soggetto privato.
Date le circostanze emergenti dall'atto stesso se ne rileva la sua nullità, avendo il Comune di Lecce, con la privatizzazione del servizio, inficiato tutta la procedura che comporta l'elevazione della sanzione.

Il Giudice, ha poi rilevato che la procedura eseguita dall'organo accertatore non è quella prevista dal codice della strada, secondo cui la notifica dei verbali può eseguirsi o a mezzo di degli organi indicati o dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo posta, sempre e comunque ad opera di uno dei predetti soggetti. Viceversa, nel caso di specie, le funzioni di notificatore, sono state poste in essere da soggetto diverso, con la conseguenza che il difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione comporta la caducazione dell'atto.

Per il giudice, infatti, "il Comune opposto non ha provato che il funzionario delegato abbia provveduto a redigere il verbale di contestazione con l'apposizione in calce al verbale dell'avvenuta spedizione e presso quale ufficio postale era stata eseguita ed alla relativa notifica al ricorrente a cura di un soggetto preposto e risultante dal medesimo atto, secondo i canoni rigorosi prima richiamati, avvalendosi invece di un soggetto esterno all'amministrazione per la compilazione del verbale ed a compiere le operazioni preliminari alla notifica a mezzo del servizio postale del verbale opposto, e quindi non abilitato a compiere tali importanti operazioni".

Nella sentenza, peraltro, il giudice ha censurato anche le modalità operative utilizzate dalla PM di Lecce per la rilevazione delle violazioni alle norme sulle ztl, "mancando, infatti, la documentazione attestante l'effettivo transito dell'auto di proprietà della ricorrente. Non è sufficiente a dare certezza alla sanzione il fatto che le telecamere siano gestite direttamente dal Comando di Polizia Municipale, in quanto potrebbe, comunque, sussistere una svista nell'identificazione certa del mezzo".

 

Nel caso fossero attive le telecamere ai varchi di accesso alla Ztl – è sufficiente, entro le quarantotto ore successive, inviare a mezzo fax una comunicazione di avvenuto transito, al Comando di Polizia Municipale, allegando copia dello scontrino fiscale della farmacia.

Per tale comunicazione è necessario usare il modulo Dichiarazione di Transito in ZTL.




Avv. Rossella D'Onofrio

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