La parte non costituita può accedere, seppure temporaneamente, al fascicolo in via telematica.

Ecco come procedere:


a) Atto principale firmato
l'avvocato inoltra alla cancelleria un’istanza definita “Atto Richiesta Visibilita” di consultazione del fascicolo, interessato tramite PEC, utilizzando il sistema PCT e contenente il riferimento del fascicolo in questione;

b) Allegato scansionato
Delega della parte interessata contenente il proprio codice fiscale nonché gli estremi del delegato che richiede la consultazione;

c) Ricevuta la busta telematica, il cancelliere potrà accogliere o rifiutare la richiesta di consultazione del fascicolo. L’esito verrà comunicato via PEC.

d) Durata nel caso di autorizzazione: l’accesso al fascicolo informatico sarà limitato per la fase e la durata di autorizzazione e si potranno effettuare tutte le operazioni che possono fare le parti costituite.

 

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