Chiunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope  per "uso personale" non finalizzata allo "spaccio"viene segnalato dalle Forze dell'Ordine all'ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) della Prefettura del luogo di residenza.

 

La sostanza stupefacente sequestrata viene inviata ad un laboratorio di analisi per determinarne il principio attivo.
All'esito degli esami tossicologici sulla sostanza sequestrata, le Forze dell'Ordine redigono un verbale "di contestazione dell'illecito amministrativo". A questo punto una copia viene notificata all'interessato e un'altra viene trasmessa al Prefetto per l'avvio del procedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, l. 689/81, entro trenta giorni dalla notifica, è possibile  inviare alla Prefettura scritti difensivi e chiedere anche un'audizione.
Il Prefetto, valutata la fondatezza dell'accertamento, avvia il procedimento amministrativo ed entro quaranta giorni (questo termine non è perentorio) convoca il soggetto interessato a colloquio (se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà"). per valutare quali sanzioni amministrative da irrogare, ovvero,
nel caso di particolare tenuita'” , per formulare "un invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti"

Per le comunicazioni della Prefettura, al momento del fermo, è possibile dichiarare ed eleggere un domicilio presso il quale far arrivare le notifiche.
 

Quali sono le sanzioni amministratìve previste dal DPR 309/90? 

L'art 75 prevede espressamente: "… per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; 

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; 

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario..."

Nel caso della carta d'identità, sul documento sarà apposta la dicitura "Non valida per l' espatrio per mesi…" e al termine del periodo di sanzione indicato sarà possibile richiedere nuovamente la validità per l'espatrio all'Anagrafe del Comune di residenza.

Per la patente, invece, la Motorizzazione Civile richiederà l’esame dei requisiti psico-fisici attitudinali presso la Commissione Medica Provinciale per accertarne la persistenza.

E’ possibile:

Ai sensi dell'art. 75 bis, in ipotesi di altra condanna, anche non definitiva, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalla legge sulle Tossicodipendenze o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzioni per violazione della Legge sulla tossicodipendenza il Questore può decidere di applicare una o più delle seguenti misure, fino a 2 anni:

  1. L’ obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale Ufficio di Polizia di Stato o presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri competente;
  2. l’obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata;
  3. il divieto di frequentare determinati locali pubblici;
  4. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
  5. l’obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
  6. il divieto di condurre veicoli a motore fino a 4 anni.

Occorre precisare che la detenzione per "uso personale" non ha rilevanza penale. Tale procedimento non sarà menzionato al casellario giudiziario.

 

Casi in cui è possibile fare ricorso:

  1. Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi mediante la produzione  e la  trasmissione di  documenti e scritti difensivi al Prefetto al fine di richiedere un'audizione, ai sensi dell'art. 18, l. 689/81;
  2. Entro dieci giorni dalla notifica all'interessato avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al Giudice di Pace (nel caso di minore la competenza è del Tribunale per i minorenni);
  3. Entro dieci giorni dalla notifica all'interessato avverso il Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di irrogare una sanzione. 


Le segnalazioni: 

ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, non possono essere usate per concorsi pubblici, il loro uso è finalizzato al solo procedimento amministrativo.
I dati relativi alle segnalazioni vengono inseriti in una banca dati presso l' ufficio centrale del Ministero dell'Interno.
L'accesso a tale Banca dati è riservato agli operatori addetti ed è coperto da tutela della privacy. Questi dati servono agli uffici N.O.T. per verificare l’esistenza di precedenti segnalazioni.


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