Come riconoscere se un atto deve oppure no essere depositato telematicamente?
Seppur sia trascorso ormai diverso tempo dall'introduzione delle norme sul PCT, non sono pochi i dubbi che ancora permangono tra gli operatori del settore forense.
Di seguito è stata stilato un elenco di atti in base al tipo di deposito
Gli atti che OBBLIGATORIAMENTE richiedono il deposito telematico in Tribunale e Corte d'Appello:
(Decreto legge n. 179/12 Art. 16-bis Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)
- Ricorso per decreto ingiuntivo
- Procedimenti di esecuzione forzata (iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi)
- Atti endoprocessuali: ovvero tutti gli atti da depositarsi dopo l’avvenuta costituzione della parte in giudizio (memorie ex art. 183 c.p.c., consulenza tecnica di parte, comparsa conclusionale, conclusionale in replica, comparsa di costituzione di nuovo procuratore)
- Processo esecutivo – le opposizioni (obbligo di deposito telematico per le opposizioni da proporsi dopo l’avvenuta iscrizione a ruolo del connesso procedimento di esecuzione forzata)
Gli atti che si ha FACOLTA' di depositare telematicamente in Tribunale e Corte d'Appello:
(Decreto legge n. 179/12 Art. 16-bis comma 1 bis Facolotà del deposito telematico degli atti processuali)
- tutti gli atti introduttivi: (iscrizione a ruolo atto di citazione, ricorso per separazione, ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorso per accertamento tecnico preventivo, ricorso in materia di lavoro, ricorso in appello)
- tutti gli atti con cui le parti si costituiscono in giudizio (comparsa di costituzione, in tutti i procedimenti civili, contenziosi e volontaria giurisdizione)