Il decreto Salva Italia e permette ai creditori di poter ottenere il pignoramento presso terzi di tutta la pensione o tutto lo stipendio nella misura dell’intero importo. 
L’art. 545 del codice di procedura civile imponeva un limite ai soldi prelevati di forza dai creditori sulla pensione/stipendi, ovvero non oltre un quinto dell’assegno mensile.
Seppur da una parte il creditore deve essere giustamente pagato, dall’altra non si ritiene giusto che il debitore venga completamente privato dei mezzi di sussistenza per saldare un debito. Pertanto, fino allo scorso anno succedeva che il creditore prelevava un quinto della pensione direttamente alla fonte, mentre il pensionato riceveva brevi mano l’importo residuo dell’assegno alle Poste. 
Dal 2012 la procedura è cambiata nonostante il codice civile non abbia subito alcuna modifica.

Il decreto Salva Italia (dl 214/2012) ha imposto infatti l’uso del conto corrente per tutti i movimenti di denaro superiori ai mille euro, pertanto l’assegno mensile del pensionato non viene più consegnato brevi mano, ma versato direttamente sul conto corrente, confondendosi con il denaro già presente sul conto. In questo modo il denaro presente nel conto non è più considerato “pensione” subito dopo il versamento. Accade dunque che i creditori, attraverso l'azione della riscossione del proprio credito presso il pensionato, possono aggredire per intero il conto corrente, dato che la legge, non ha previsto alcuna tutela, per la parte pignorabile.

Anche per la categoria dei lavoratori dipendenti, che percepiscono salario mensile in busta paga, sarebbe stato legalizzato il superamento del limite del “quinto pignorabile” previsto dal codice di procedura civile, rendendo di fatto i loro redditi interamente aggredibili da parte di Equitalia.

I limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e di pensioni introdotti dal decreto semplificazioni (Dl n. 16/2012), successivo al Salva Italia, riguardano in particolare: 

  • 1/10 per stipendi/pensioni/altre indennità derivanti dal TFR fino a €2.500,00;
  • 1/7 per stipendi/pensioni/altre indennità derivanti dalTFR netti da €2.500,00 a €5.000,00.
  •  in ipotesi di importi superiori a €5.000,00 invece, il limite al pignoramento continua ad essere pari a un quinto, ma solo quando il pignoramento avviene direttamente da parte dell’ente previdenziale o del datore di lavoro. Se invece il  pignoramento avviene in un secondo momento, presso la banca dove sono depositate le somme ricevute mensilmente, il limite di un quinto non opera più, poiché una volta che il denaro viene trasferito, diventa interamente pignorabile. 


In merito si è espressa anche la Sentenza della Cassazione n.17178/12 dichiarando che “qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato, non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall'art. 545 cod. proc. civ”.  

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