L’overbooking indica la pratica, adottata da molte compagnie aeree, di emettere biglietti in numero superiore di quanti siano in effetti i posti disponibili.
Per i passeggeri con biglietto confermato esistono diverse forme di tutela in caso di overbooking.
In situazione di overbooking, la prima cosa, che la compagnia aerea farà è verificare se vi siano passeggeri "volontari" disposti a cedere il proprio posto in cambio di "benefici" da concordare. Chi accetta oltre ai suddetti benefici, ha diritto ad una delle seguenti opzioni:


  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;

  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti. 

Qualora non vi fossere passeggeri “volontari”, la compagnia può negare l’imbarco e i passeggeri avranno però diritto a:

1) Indennizzo  monetario sarà calcolato in base alla lunghezza della tratta aerea:

a) 250,00 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) 400,00 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600,00 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).


Tale indennizzo sarà ridotto della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale mediante un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera l'orario previsto dal volo originariamente prenotato di due ore (tratte pari o inferiori a 1.500 Km), tre ore (tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km) ovvero quattro ore (tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km);

2) Al rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto oppure ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, o l'imbarco su un volo alternativo vero la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili non appena possibile oppure l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva;

3) Ad assistenza a titolo gratuito durante l'attesa, alla sistemazione alberghiera se sia necessario pernottare, al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro), ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, le compagnie aeree sono obbligate ad informare i passeggeri, anche per ciò che riguarda le forme di tutela previste a loro favore dalla normativa vigente. 

L’art 2951 cc stabilisce che i diritti che derivano dal contratto per il trasporto di persone entrano in prescrizione dopo un anno di tempo. Entro 12 mesi, pertanto, è possibile richiedere un risarcimento. Inoltre, è importante essere in possesso di tutto il materiale di viaggio in originale.

Scarica modulo Richiesta risarcimento danni per Overbooking:
  http://www.weblegale.com/dwnl/modello_overbooking.rtfhttp://www.weblegale.com/dwnl/modello_overbooking.rtf

Avv. Rossella D'Onofrio

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