Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Gelli-Bianco (Legge n 24 dell’8 marzo 2017), in tema di responsabilità medica di personale e strutture sanitarie, sono state modificate anche le modalità con cui richiedere e ottenere il risarcimento del danno subito a causa di eventi di malasanità.

La riforma ha inciso in maniera positiva sulla celerità e la certezza del diritto al risarcimento del danno del paziente attraverso: l’introduzione dellistituto della mediazione e all’obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di dotarsi di un’assicurazione professionale.


Ecco come è strutturata la nostra attività risarcitoria:

  1. Contatto con il cliente: l'accesso è libero e gratuito. Si invita il cliente a recarsi presso la nostra sede;
  2. Valutazione preliminare sommaria sulla risarcibilità. Ti chiederemo di trasmetterci una breve ricostruzione della vicenda, nella quale ci "racconterai" cosa è accaduto e ci esprimerai i tuoi eventuali dubbi. Inoltre, dovrai mandarci copia di tutta la documentazione clinica (in particolare: cartelle cliniche, certificati, referti, prescrizioni, certificazioni, lettere di dimissioni…). 
  3. Presa visione della documentazione clinica. I specialisti forniranno al cliente il responso sulla fattibilità. Il medico-legale si esprimerà sui profili di responsabilità riscontrati dall’analisi dei documenti
  4. A parere positivo, si è pronti per avviare la procedura risarcitoria.
    Viene stipulato un accordo, una formula contrattuale, che prevede un giusto merito ovvero un giusto riconoscimento da corrispondere ai professionisti all’esito del risarcimento. 
  5. Redazione perizia specialistica e medico-legale: essa non comporterà COSTI per il cliente;
  6. Redazione diffida di messa in mora. Il primo atto posto in essere dall’avvocato sarà la diffida che avrà lo scopo di mettere in mora il medico e/o la struttura ospedaliera e interrompere i termini di prescrizione;
  7. Attività stragiudiziale: Mediazione obbligatoria. Il paziente danneggiato ricorrerà all’istituto di mediazione con l’intento di raggiungere un accordo favorevole evitando la lungaggine del processo.
  8. Attività giudiziale. Nel caso di mancato accordo si procederà con l'azione giudiziale mediante il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.
    Questa procedura terminerà con il deposito di una consulenza tecnica esperita dai consulenti medici del giudice (c.t.u.).
    In questo modo si otterrà una perizia “super partes” che individua il nesso di causalità tra l’errore medico e il danno (decesso o lesione/invalidità);
  9. Definizione con transazione
    A seguito di questa attività e sulla base della consulenza tecnica con ottime probabilità si giunge ad una transazione con la struttura ospedaliera o l’assicurazione della stessa
  10. Pagamento del risarcimento. La struttura ospedaliera o l’assicurazione provvederà a bonificare quanto dovuto alla parte che ha subito il danno (o se defunta agli eredi) entro 60 giorni.
  11. Nella denegata ipotesi che non si giunga alla predetta transazione, si procederà con l’ instaurazione di giudizio di merito ex art. 702-bis c.p.c, ossia con un procedimento sommario di cognizione o con un giudizio ordinario.

 

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I casi di malasanità comprendono errore medico, mancata e/o errata diagnosi, negligenza della struttura medica, erronea somministrazione di farmaci, mancanza del consenso informato…

 

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