La fattispecie oggetto di parere riguarda il delitto di falsa autocertificazione al fine di fruire di prestazioni mediche in regime di esecuzione contributiva. Nel caso in esame occorre chiedersi quali estremi di illecito integri la condotta di Tizio che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza il versamento della quota di partecipazione. 


In primo luogo, nel caso in cui Tizio abbia assunto la condotta, prevista dal reato di falso ideologico in atto pubblico punito dall'art 483 cp con la pena della reclusione fino a due anni. Questo delitto rubricato tra i delitti contro la fede pubblica, punisce coloro i quali attestano falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
Il reato si configura ogni qualvolta il privato sia sottoposto all'obbligo di dichiarare il vero da parte di una norma giuridica. Pertanto riguarda le sole attestazioni del privato documentate dal pubblico ufficiale. 
La condotta di Tizio deve essere valutata ai sensi del D. lgs 445/2000 ossia "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" in cui l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti o qualità personali che utilizza nei rapporti con la P.A. Il ricorso all'aiuto certificazione è rimesso alla discrezionalità del privato. Il delitti di falsità ideologica, è costituito dalla consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, pertanto é rilevabile il dolo, esculso solo in scaso di leggerezza o di negligenza. 
Tale consapevolezza, nel caso di specie, è aggravata dalla circostanza di cui all'art 61 co 1 n 2cp diretta al fine ultimo di conseguire un profitto, essendo lo stesso preordinato. 
Per cui la natura soggettiva dell'aggravante in oggetto, mira a punire la pericolosità maggiore che l'imputato ha posto in essere. Si tratta altresì di un reato di pura condotta che si concretizza nel momento in cui il pubblico ufficiale trasfonde la dichiarazione infedele nell atto pubblico. 
Nel caso di specie Tizio ha tenuto un ingiusto profitto di euro 500,00 a danno dell'Ente pubblico mediante erronea attribuzione del diritto di fruizione delle prestazioni mediche a seguito di falsa autocertificazione. 
Occorre all'aria chiedersi se della condotta di Tizio in relazione alla rappresentazione artificiosa delle circostanze, possa essere qualificata in termini di truffa. 
L'art. 640 co2 n1 cp punisce chiunque, inducendo taluno in errore, procura per sè o ad altri un ingiusto profitto con l'altrui danno punibile fino a cinque anni di reclusione se il fatto è commesso a danno dello Stato o altro ente. 
Mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere l'utilità in diverse forme, anche non strettamente patrimoniali, il anno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico creando così una concreta lesione. 
Oltre ad essere un reato di danno, la truffa è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui al conseguimento dell'ingiusto profitto si sia correlato un danno alla persona offesa. 
In relazione al caso di specie la condotta di Tizio, non integra gli stremi della truffa aggravata, atteso che non si puo ricondurre alla susstistenza di artifici e raggiri idonei a trarre in errore la vittima. Orbene, occorre dare natura giuridica alla condotta di Tizia ai fini di una corretta qualificazione giuridica del fatto criminoso. L'ipotesi di utilizzo di dichiarazioni attestanti cose non vere in virtù della distribuzione delle risorse economiche , puo essere ricondotta nella fattispecie criminosa ex art. 316 ter cp. 
Questa materia è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento non era configurabile il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato o altro ente essendo le false attestazioni del privato connotate da una artificiosa rappresentazione delle circostanze di fatto, facendo pertanto rientrare la fattispecie nell ambito applicativo ai sensi dell'art 640 co2 n1 cp. 
Ció in contrapposizione ad un altro orientamento maggioritario, invece, che configurava il reato ai sensi del 316ter cp in relazione all elemento di discrimine con l'art 640 cp rappresentato dalla mess ani atto di artifici e raggiri, in mancanza dei quali poteva trovare applicaste il reato di indebita percezne. 
Si è altresì chiarito che l'esecuzione in esame rientra nel concetto di "erogazione" non essendo qualificati come tali le sole elargimmo di somme da parte degli enti, bensì anche il riconoscimento di esenzioni di pagamento di somme dovute, traendo in questi casi, da parte del richiedente un ingiusto profitto. 
Sul contrasto sono intervenute le S.U. che, in adesso all orientamento maggioritario,hanno affermato che integra il reato di indebita percezione ai danni dello Stato la condotta di Tizio. inoltre è stato dichiarato l'assorbimento della fattispecie di cui all'art 483 cp in quello Dell art 316 ter cp, fissando un limite di non punibilità penale, bensì di sola sanzione amministrativa pari a 3.999,00 euro. 
Nel caso di specie, pertanto, l’Ente erogatore non è indotto in errore, giacche in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente. 
Si conclude pertanto facendo rientrare l'insussistenza dell'induzione in errore nell'art 316 ter cp, avendo Tizio firmato un prestampato relativo ai requisiti reddituali per poter godere della prestazione in una condizione di esonero, senza aver allegato alcun documento con carattere infedele. 
Pertanto, è possibile affermare in relazione al caso in oggetto e in adesione al recente indirizzo delle S.U. che la condotta di Tizio è qualificabile ai sensi dell'art 316ter cp in virtù dell'assorbimento del reato di falso e di truffa, con la conseguenza che il fatto non costituisce reato con avendo superato la soglia di punibilità del valore di 3,999,96 euro prevista dal secondo comma dell'art 316 ter cp. 


Avv. Rossella D'Onofrio

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