Affinchè la sentenza canonica che dichiara la nullità matrimoniale, già esecutiva nell’ordinamento della Chiesa, possa produrre effetti anche nell’ordinamento dello Stato Italiano deve essere sottoposta ad un procedimento in cui si accerta che non contrasti con i principi dello Stato Italiano denominato procedimento di delibazione.
Tale azione, si prescrive nel termine di 10 anni dal passaggaggio in giudicato della sentenza, permette di dare esecuzione alle sentenze canoniche nell’ ordinamento italiano e di conseguenza di produrre i relativi effetti giuridici.

La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale e richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:
la sentenza di nullità del matrimonio – è rilasciata dal competente organo giudiziario ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullità matrimoniale;
il decreto di esecutività – è rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua funzione di superiore organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica, con il quale si attesta la esecutività secondo il diritto canonico della delibanda sentenza ecclesiastica di nullità.
Il procedimento di delibazione può seguire due riti: quello camerale, nel caso in cui le parti congiuntamente depositino un ricorso volto a richiedere che la sentenza canonica, dichiarativa della nullità matrimoniale pronunciata dal tribunale ecclesiastico sia produttiva di effetti giuridici nell’ ordinamento italiano; quello ordinario, nel caso in cui sia una sola parte a presentare la domanda, con atto di citazione che dovrà essere notificato alla controparte e il giudizio si svolgerà come una normale causa civile.
La Corte d’Appello, territorialmente competente, è da intendersi qualla nel cui distretto si trova il Comune dove fu trascritto il matrimonio. Prima di procedere alla delibazione della sentenza deve verificare:
1) che il giudice ecclesiastico sia competente a decidere;
2) il rispetto nel corso del processo canonico del diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi dell’ordinamento italiano;
3) il passaggio in giudicato della sentenza canonica;
4) la conformità della sentenza ecclesiastica alla legislazione italiana
La sentenza canonica una volta delibata produce effetti ex tunc dal giorno in cui il matrimonio fu celebrato e di conseguenza il matrimonio cessa di esistere anche per l’ordinamento civile.
Il procedimento di delibazione termina con la trascrizione della stessa nel Registro dello Stato Civile del Comune in cui è stato registrato l’atto di matrimonio. Pertanto, in presenza della sentenza di delibazione, il divorzio richiesto in precedenza dalle parti diventa inutile, perché il matrimonio è stato già dichiarato nullo e quindi inesistente, ma nel caso in cui la sentenza di divorzio sia stata già emessa, continuerà a produrre i propri effetti patrimoniali e personali tra le parti.

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