In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto solleva l'eccezione dell'improcedibilità dell'opposizione in quanto l'opponente non ha partecipato all'incontro di mediazione.
Prima di comprendere se la presenza delle parti sia condizione di procedibilità ci si chiede:

  • chi è il soggetto che deve esperire la procedura di mediazione nel giudizio ex art. 645 cpc?
  • la sanzione di improcedibilità colpisce l'originaria domanda proposta in sede monitoria con conseguente inneficacia del provvedimento di ingiunzione generando quindi l'estinzione del giudizio di opposizione e attribuendo, quindi, definitività al decreto?

Il Tribunale di Chieti individua nel soggetto opponente l'interesse alla proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria.
Il D.Lgs. 28/10 (riformato con D.L. 69/13 e convertito con L. 98/13) definisce all'art 5 co 1 le materie oggetto di mediazione otre alle ipotesi in cui sia il Giudice a delegare. Il meccanismo dell'art. 5 D.Lgs 28/10 ha previsto che l'obbligazione della mediazione non operi quando la parte si avvalga di forma di tutela sommaria e urgente (ad esempio ingiunzione, più precisamente al 4comma la condizione di procedibilità non opera fino alla pronuncia da parte del Giudice sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione). La ratio sta nell'evitare di imporre ex lege un incompatibile rallentamento.


In ordine al soggetto su cui imcombe l'onere di proposizione del tentativo di mediazione la legge nulla afferma. Una distinzione è doverosa e pacifica:
- nei processi ordinari di cognizione il soggetto interessato è colui che nel merito vuole otterene un provvedimento sul suo diritto;
- nel giudizio di opposizione per effetto dell'inversione dell'iniziativa processuale, non è chiaro chi sia il soggetto interessato.
Occorre capire se l'improcedibilità colpisca l'originaria domanda monitoria o il giudizio di opposizione in cui l'interesse è dell'opponente di tenere in vita il giudizio di cognizione.


Alcuni sostengono che l'improcedibilità colpisce la domanda giudiziale alla base.
Ma vi è di più se si consiedera che l'opposizione non un'iniziativa processuale autonoma e per di più far gravare sull'opponente la proposizione della mediazione creerebbe uno squilibrio ai danni del Debitore in quanto oltre all'ingiunzione di pagamento senza contraddittorio, si aggiunge il fatto che se l'attore avesse scelto il processo a cognizione piena non gli sarebbe spettato.

Il tribunale di Chieti ritiene che il tentativo di mediazione sorga in capo all'opponente. La mancata azione viene interpretata dal Giudice come una forma di inattività delle parti che genera l'estinzione del processo. In sede di opposizione ciò determina la definitività del decreto e l'acquisizione di efficacia esecutiva. Il tribunale continua affermando che il Giudice è tenuto a verificare solo che il tentativo sia stato espletato seppur con esito negativo.
Alla luce di queste argomentazioni il Giudice ha respinto, con ordinanza, l'eccezione di improcedibilità

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