La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della strada, 
E' un reato di competenza del Tribunale del luogo dove è stata accertata la violazione.

CASO Lieve
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l
Costo multa stato di ebbrezza: da 527 a 2.108 euro
Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
CASO Medio
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l
Costo multa stato di ebbrezza: da 800 a 3.200 euro
Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno (ritiro immediato su strada incluso il veicolo)
Arresto da 5 giorni a 6 mesi
CASO Grave
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l
Costo multa stato di ebbrezza: da 1.500 a 6.000 euro
Sospensione della patente da 1 a 2 anni
Arresto da 6 mesi a 1 anno.

Le sanzioni sono aumentate:
- di 1/3 per le violazioni commesse tra le 22.00 e le 7.00
- da 1/3 alla metà se commesse tra le 22.00 e le 7.00 dai conducenti “particolari”
In ogni caso, salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, l'arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili,
Attenzione: in caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.


La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad accertamento alcolimetrico attraverso l'etilometro, che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi, senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito che prevede la stessa sanzione prevista per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l:

- Ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno. Per i "conducenti particolari" sanzione minima di 2.000 euro.
- Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Per i "conducenti particolari" la patente viene sospesa da 6 a 24 mesi;
- Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito. Per i "conducenti particolari" il veicolo è confiscato,
decurtazione di 10 punti dalla patente.

Se i conducenti hanno un’età inferiore ai 21 anni o abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.
Infine, in ipotesi in cui il conducente sia di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.

Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate e, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente, ne è disposto il fermo amministrativo per 180 giorni.

Avverso il provvedimento del Prefetto di sospensione e/o ritiro cautelare della patente va proposto ricorso al Giudice di Pace del luogo di accertamento entro 30 giorni dalla notifica. Con tale ricorso si può richiedere l'annullamento del provvedimento di sospensione della patente o quantomeno la sospensione del provvedimento sino alla sentenza del Giudice Penale.


Il processo penale trova la sua origine nello stesso verbale dei verbalizzanti (P.S., Carabinieri, Vigili Urbani ecc.), che viene trasmesso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stata commesso il fatto.

Il P.M. può iniziare l'azione penale:

- con l’emissione, da parte del GIP del decreto penale di condanna. In tal caso è possibile proporre opposizione entro 15 giorni dalla notifica, trasformando così il procedimento per decreto in procedimento ordinario penale;

- ovvero con la notifica della citazione a giudizio immediato.

Nel caso specifico relativo al reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. b) CdS, ove il giudice si pronunci per la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. -  art. 1 d. lgs. n.28/2015 -  egli ha il potere-dovere di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per la irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie e dunque di disporre direttamente la sospensione della patente di guida (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 02/11/2015 n° 44132).
Occorre precisare, tuttavia, che l’applicazione dell’istituto presuppone l’accertamento del reato, pertanto permane l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che potrà essere applicata direttamente dal Giudice.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell'art. 186 CdS (incidente provocato in stato di ebbrezza), la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Ciò consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

 

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