1. Caratteristiche
2. Procedura e competenza
3. Moduli


 1. Caratteristiche

La separazione consensuale, disciplinata dagli artt 158 c.c. e 711 c.p.c. , rappresenta l’istituto civilistico attraverso cui due coniugi decidono di comune accordo di procedere alla separazione per vie legali, definendone e concordandone le condizioni.

Non è necessario il requisito della c.d. “intollerabilità della prosecuzione della convivenza”, richiesto invece  nell'ipotesi di separazione giudiziale.

Nel caso in cui  i coniugi non dovessero giungere ad accordi, in merito alle condizioni della separazione, il giudice può disporre provvedimenti ad integrazione della domanda di separazione.

Infatti nonostante l’accordo tra i coniugi, spetterà comunque al giudice omologare le richieste da questi presentate, in virtù del fatto che quest’ultimo non può entrare nel merito delle decisioni prese dai coniugi, tranne nel caso in cui non sia presente la prole.
Difatti, in quest’ultimo caso, il giudice non procederá all’omologazione della separazione qualora dovesse ritenere non adeguate le decisioni prese dai coniugi in merito all’affidamento o mantenimento dei figli.
E’ importante ricordare che la separazione consensuale non produce la cessazione del vincolo matrimoniale, ovvero il divorzio.


 2. Procedura e competenza.

Per procedere alla ricorso di separazione consensuale è necessario:

  1. Proporre un ricorso in carta semplice alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi ricorrenti.
  2. Al momento del deposito in cancelleria del ricorso entrambi i coniugi devono presentarsi presso la cancelleria del tribunale su indicato così che il cancellerie possa procedere all’identificazione degli stessi per mezzo dei documenti di identità ed all’autentificazione delle firme.
  3. Nella domanda é necessario indicare:
      • Il tribunale che deve pronunciarsi;
      • Le generalità dei coniugi;
      • I motivi per cui si chiede la separazione;
      • in caso di figli minorenni, le relative disposizioni concordate per l’affidamento.
  4.  Dopo la presentazione del ricorso:
      • I coniugi sono tenuti ad informarsi personalmente del giorno, ora e luogo in cui si svolgerà l’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del tribunale;
      • Devono presentarsi personalmente all’udienza di comparizione;
      • Dopo l’udienza possono ritirare presso la cancelleria del tribunale di decreto di omologazione del Presidente del tribunale.
  5. Se entrambi i coniugi risiedono all’estero il ricorso può presentarsi dinanzi ad un qualsiasi tribunale della Repubblica. Se uno dei due coniugi è in carcere, lo stesso sottoscrive il ricorso dinanzi all’avvocato, concedendogli il mandato, ed al direttore del carcere per autenticazione della firma.

 

 3. Moduli

Il ricorso predisposto secondo lo schema seguente va depositato in Cancelleria Civile in doppia copia unitamente ai seguenti documenti:

  1. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
  2. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  3. stato di famiglia (di entrambi se diverso);
  4. fotocopia documento di identità e codice fiscale/ tessera sanitaria.

Il ricorso di separazione andrà presentato presso la competente Cancelleria unitamente alla Nota di Iscrizione a Ruolo e corredato della scheda ISTAT, debitamente compilate.

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