Tizio e Caia contrassero matrimonio civile dal quale nacque un figlio, successivamente si separano consensualmente e una volta sciolto il matrimonio Caia non è in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale, pertanto quali sono le possibilità di ricevere un assegno di divorzio?

Il divorzio è lo strumento giuridico, attraverso il quale è possibile sciogliere il matrimonio facendone cessare gli effetti giuridici (ex nunc) dal momento in cui viene pronunciata la sentenza in presenza del venir meno della convivenza a seguito dell'impossibilità di ripristinare l'unione familiare allorchè viene meno l' affectio coniugalis ed in presenza di una delle cause previste tassativamente dall'art. 3 della L. n° 898/70.
Sotto il profilo patrimoniale, in ipoteso di divorzio sussiste il diritto di uno dei due coniugi, generalmente quello meno abbiente, di percepire un assegno "divorzile".
L'assegno di divorzio deve essere distinto da quello di mantenimento e/o alimentare che spetta a seguito della separazione giudiziale e presuppone durante la fase transitoria l'esistenza di un rapporto coniugale.
Il diritto di credito relativo all'assegno di divorzio è imprescrittibile fino al momento in cui il beneficiario passi a nuove nozze oppure l'obbligato muoia o fallisca. Ha una natura complessa: una componente essenziale per sopperire all'esigenza dei mezzi conseguenti alla dissoluzione del matrimonio in applicazione del principio di solidarietà . Una componente risarcitoria drivante dalla responsabilità della rottura del nucleo familiare ed infine una componente compensativa desumibile dall'apporto personale o familiare alla conduzione della vita matrimoniale.
A tutela di questo diritto l'ordinamento ha posto forme speciali di garanzia, infatti l'assegno divorzile non solo può essere pagato da terzi, ma il beneficiario ha la possibilità, senza ricorrere al giudice, di richiedere le somme direttamente al datore di lavoro dell'obbligato fino alla metà di quanto gli spetta, con possibile azione esercitata nei confronti del datore in caso di inadempimento (art. 8 L. n° 898/70).
Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio è opportuno verificare la inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in relazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio e che presumibilmente sarebbe continuato.
La Giurisprudenza ha precisato ulteriormente che la nozione di adeguatezza postula un esame comparativo tra la situazione reddittuale e patrimoniale in atto del richiedente a quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza tenendo conto, altresì dei miglioramenti della condizione economica dell'onerato anche se successivi alla cessazione della convivenza.

Avv. Rossella D'Onofrio

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